In base alla legge sull’ordinamento della professione forense (legge 31 dicembre 2012 n. 247 Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense artt. 40 e 41) e al decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016 n. 70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense), gli studenti del corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, che hanno completato gli esami di profitto del IV anno, nell’ultimo anno di corso possono svolgere un semestre anticipato valido ai fini del tirocinio per l’accesso alla professione forense, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
L’Università LUMSA, sulla base della citata convenzione – quadro del 24 febbraio 2017, è soggetto abilitato a sottoscrivere Convenzioni attuative con i Consigli degli Ordini degli Avvocati (COA).
L’elenco delle convenzioni attivate è consultabile a fondo pagina.
Nel caso della scelta di un Consiglio dell’Ordine degli Avvocati con cui l’Università non sia ancora convenzionata, lo studente, in possesso dei suddetti requisiti, può richiedere all’Ufficio Stage e Tirocini, mediante l’invio di una e-mail all’indirizzo tirocini.formazione@lumsa.it, di avviare le procedure di attivazione della Convenzione. In questi casi, è onere dello studente consultare il sito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di proprio interesse per conoscere la documentazione richiesta.
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, possono accedere al semestre anticipato di pratica forense coloro che “abbiano ottenuto crediti nei seguenti settori scientifico-disciplinari: Diritto privato (IUS/01); Diritto processuale civile (IUS/15); Diritto penale (IUS/17); Diritto processuale penale (IUS/16); Diritto amministrativo (IUS/10); Diritto costituzionale (IUS/08); Diritto dell’Unione europea (IUS/14)”.
La richiesta autocertificazione degli esami sostenuti può essere scaricata dal portale di Ateneo Mi@Lumsa, alla voce certificati.
Chi, essendo in possesso dei requisiti, intende attivare il tirocinio anticipato deve:
L’iter di avvenuta attivazione del semestre anticipato si conclude con l’invio all’Ufficio Stage e Tirocini - via e-mail all’indirizzo tirocini.formazione@lumsa.it. - della “Domanda di anticipazione di un semestre di tirocinio” e del Progetto formativo firmati e scansionati.
Concluso il semestre anticipato, il tirocinante dovrà redigere una “Relazione finale” dettagliata sulle attività svolte, sottoscritta dall’Avvocato ospitante e dal Tutor accademico.
La relazione dovrà essere consegnata presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ove è stato attivato il semestre di tirocinio anticipato e per conoscenza inviata all’e-mail dell’Ufficio Stage e Tirocini tirocini.formazione@lumsa.it.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, sulla base delle verifiche svolte, rilascerà allo studente un “Attestato di compiuto tirocinio semestrale” ex art. 6 della citata Convenzione quadro.
L’ottenimento dell’attestato di compiuto tirocinio semestrale rilasciato dal COA dà diritto al riconoscimento di 6 CFU in sovrannumero se lo stesso è consegnato presso la Segreteria studenti prima del conseguimento del titolo, rispettando tutti i termini previsti dalla Segreteria per la chiusura della carriera accademica dello studente.
Il tirocinante, per opportuna conoscenza, deve inviare copia “dell’attestato di compiuto tirocinio semestrale” all’indirizzo tirocini.formazione@lumsa.it.
Per ulteriori informazioni consultare la normativa di riferimento:
Si invitano gli studenti iscritti al terzo anno del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza a prendere visione dell'allegata comunicazione.
La segreteria di Dipartimento
Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma | info@lumsa.it - lumsa@pec.it
tel. 06 684 221 - fax 06 687 83 57 | PI 01091891000 - CF 02635620582
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