DOTTORATO DI RICERCA IN
DIRITTI E LIBERTA’ FONDAMENTALI NEGLI ORDINAMENTO GIURIDICI CONTEMPORANEI
Numero posti: 4
Borse di studio: 2
STRUTTURA DEL DOTTORATO
Assegnazione ad ogni dottorando di una tesi su argomenti "mirati", secondo le "metodologie" proprie degli studi giuridici, sotto la guida di un tutore cui è affiancato al terzo anno di ciclo un correlatore.
Verifiche annuali del lavoro di ricerca del singolo dottorando, con la discussione dei risultati parziali raggiunti davanti ad una commissione nominata dal collegio dei docenti.
Corsi annuali di "perfezionamento" sulla tematica dei diritti e delle libertà fondamentali, tenuti dai componenti il collegio, con obbligo di frequenza.
Seminari periodici tenuti ai dottorandi da componenti il Collegio e/o da professori italiani e stranieri.
Conferenze tenute ai dottorandi da professori italiani e stranieri.
Per l'elaborazione della tesi di dottorato si prevede come eventuale la permanenza all'estero, presso altra Università, del candidato.
OBIETTIVI FORMATIVI
Fornire ai giovani capaci e meritevoli le competenze necessarie ad esercitare, presso le Università, gli enti pubblici od i soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione e di contribuire, in tal modo, allo sviluppo della ricerca scientifica ed all'incremento dell'occupazione giovanile qualificata.
PROGRAMMA DI STUDIO
Il Programma di studio è articolato in due parti. Una prima parte di carattere generale, una seconda parte di carattere speciale. I contenuti della parte speciale sono rinviati alle indicazioni del Collegio docenti, una volta formato, la parte generale del programma di studio seguirà i seguenti cinque filoni.
1. Le radici dei diritti e delle libertà della persona, insieme alle riflessioni sulla dignità e sul valore dell'individuo umano, penetrano la storia dell'umanità assai profondamente, protendendosi sin nell'antichità.
A questo proposito, quel che interessa più da vicino lo studio del diritto costituzionale riguarda, in primo luogo, il riconoscimento o l'affermazione dei diritti e delle libertà sulla base di regole giuridiche; in secondo luogo, la previsione, anch'essa attraverso norme giuridiche, di strumenti di garanzia della persona e dei suoi diritti di libertà verso la pubblica autorità e la collettività sociale.
Ora, la nascita di quello che potremmo chiamare l'armamentario normativo al servizio dei diritti e delle libertà della persona si fa comunemente risalire alla formazione dello stato moderno e, in particolare, all'avvento del costituzionalismo.
Tutto ciò suggerisce, prima di passare in rassegna le norme della Costituzione italiana che al tema dei diritti e delle libertà fondamentali sono dedicate, di soffermarsi, ancorché sommariamente, su alcuni aspetti di inquadramento della tematica che travalicano i confini "geografici" della nostra Carta costituzionale. Volgeremo uno sguardo, dunque, ai documenti su diritti e libertà in una prospettiva diacronica; alla questione del valore costituzionale dei diritti e delle libertà; e, infine, alle c.d. "generazioni".
2. La storia e l'evoluzione dei diritti e delle libertà essenziali della persona sono segnate da quelle tappe memorabili che sono le Carte e le Dichiarazioni dei diritti (Battaglia).
Si tratta di documenti costituzionali per mezzo dei quali i diritti fondamentali e le libertà civili trovano solenne espressione, assumendo la veste di formulazioni giuridiche cui ispirare l'ordine di vita di una società giuridicamente organizzata.
Il carattere e la portata di tali documenti varia tuttavia dal ristretto ambito di pochi privilegiati, all'universalità degli appartenenti ad uno Stato.
Al popolo inglese si debbono le prime enunciazioni: con la Magna Charta del 1215 accordata dal re Giovanni Senza Terra, poi confermata da Enrico III (1225) e da Edoardo I (Carta confirmationis del 1297), si conferiva a particolari ceti (baroni, conti, vescovi, ecclesiastici, mercanti, contadini) alcuni puntuali diritti e talune libertà.
Ora, le formule giuridiche che tale rilevante testo predilige sono raramente a contenuto generale. Esse piuttosto seguono un'impostazione particolaristica in linea, d'altra parte, con la loro sostanziale natura di clausole contrattuali. Non si tratta, infatti, di una concessione o di un riconoscimento di diritti e libertà che il sovrano fa ai propri sudditi, ma un patto tra questa o quella categoria di sudditi e il sovrano il quale rinuncia a talune sue prerogative a favore dei primi, in cambio di utilità patrimoniali.
In perfetta armonia con i caratteri della common law, a partire dalla Carta del 1215 un complesso e articolato sistema di principi e pratiche consuetudinarie si vengono lentamente a stratificare, divenendo terreno di coltura per altri grandi documenti. Da quella trama, questi traggono autorità alimentando, al tempo stesso, l'evoluzione del diritto costituzionale anglosassone.
Così, mentre lo "Statutum de tallagio non concedendo" (1297) sembra ancora imperniato su un rapporto di tipo patrimoniale, dal confronto che più avanti si aprirà tra Corona e Parlamento verranno gradualmente emergendo le prime garanzie giuridiche nei confronti degli arresti, delle espropriazioni e delle espulsioni arbitrarie (rispettivamente, "Petion of Right" del 1628, "Habeas Corpus Act" del 1679 e "Bill of Rights" del 1689, sino all'"Act of Settlement" (1701), ove si pongono le fondamenta della preminenza della legge del Parlamento sul sovrano e soprattutto si addita la legge quale strumento primario di garanzia dei diritti e delle libertà.
Diritti e libertà che queste Carte proclamano con effetto prevalentemente dichiarativo; le radici di tali proclami, infatti, affondano in quella tradizione giuridica di cui le carte stesse sono l'esteriore formulazione.
Profondamente diverse - specie a questo proposito - appaiono le Carte americane le quali, seppure pervase da influssi anglosassoni, presentano una spiccata sensibilità verso le istanze giusnaturalistiche ispirate da Locke e Rousseau.
I "Bills" americani, dunque, guardano all'individuo libero nella coscienza e nelle sue manifestazioni, nella persona e nella proprietà, come a colui il quale è titolare di diritti che non gli derivano dallo Stato, ma da quella legge di natura che è fondata su principi assoluti, sottratti alla disponibilità del legislatore. Le Dichiarazioni americane dei diritti, pertanto, pongono sul piano costituzionale quella separazione tra l'individuo e lo Stato che si traduce poi in strumenti di garanzia delle libertà dei primi verso l'autorità del secondo. Più in particolare, deve osservarsi che la Dichiarazione di indipendenza nordamericana del 1776 non contiene se non una sola proposizione in tema di diritti dell'uomo. Ben più rilevante appare il "Bill of Rights", opera di George Mason, posto a preambolo della Costituzione della Virginia del giugno 1776 e che costituirà il modello di riferimento delle Costituzioni degli altri Stati nordamericani (specie per Pennsylvanya 1776, Maryland 1776, Carolina del Nord 1776, Vermont 1777, Massachusetts 1780, New-Hampshire 1784).
I documenti americani offrono importanti chiavi di comprensione dei proclami europeo-continentali e, in particolare, della "Déclaration des droits de l'homme et du citoyen" del 1789.
Ispirata anch'essa ad una visione individualistica, la Dichiarazione francese sembra marcare ancor più nettamente di quanto abbiano fatto i documenti nordamericani il carattere di universalità e assolutezza dei diritti dell'uomo. L'uomo, il cittadino, in quanto tale è titolare di diritti di libertà, di eguaglianza (seppure formale) e di proprietà.
A partire dalla Dichiarazione francese, un complesso di principi riconducibili al valore e alla dignità della persona entrano gradualmente a far parte degli ordinamenti giuridici.
La Costituzione diviene il perno centrale su cui articolare la leva della tutela dei diritti e delle libertà e da cui muovere per la predisposizione di adeguati strumenti di tutela.
3. Il significato costituzionale dei documenti e delle dichiarazioni in tema di diritti e di libertà è dimostrato dalla diffusione che esse hanno avuto nelle Costituzioni ottocentesche.
A partire dalla Costituzione di Cadice del 1812 e dalla Costituzione belga del 1831, diritti e libertà divengono il fondamento dell'assetto costituzionale degli Stati europei; nel Novecento spicca la Costituzione di Weimar del 1919 la quale, nella seconda parte, sviluppa una Dichiarazione dei diritti in cui spicca un individuo le cui libertà e i cui diritti non costituiscono solo un limite all'autorità dello Stato (libertà negative), ma impongono all'organizzazione statale un obbligo ad agire a favore dei membri della collettività sociale (Aulard, Mirkine Guetzévich).
L'art. 16 della Dichiarazione del 1789 a tale proposito è inequivocabile: "La società nella quale la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha Costituzione".
L'avvento del costituzionalismo segna dunque un passaggio assai rilevante nell'evoluzione dei sistemi dei diritti e delle libertà:
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si consolida un riconoscimento dei diritti e delle libertà a base universale, piuttosto che particolare;
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si delinea un armamentario giuridico di strumenti di garanzia, che nel tempo vedrà crescere il proprio grado di complessità ed efficacia in relazione al profilarsi delle nuove frontiere dei diritti e delle libertà;
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i diritti di libertà qualificano l'ordine politico in quanto fine ultimo dello stesso;
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infine, rispetto allo Stato, essi fondano la legittimazione stessa di esso, sia sul piano democratico, che sul piano della organizzazione e della disciplina delle sue funzioni (Ridola, Zagrebelsky).
4. L'analisi comparata dei modelli di tutela e garanzia dei diritti e delle libertà, rinvenibili nelle Costituzioni europee a partire dal secondo dopoguerra, e dunque all'indomani del crollo dei regimi autoritari, mette in luce alcuni caratteri ricorrenti.
Il dato quantitativo da registrare preliminarmente è l'espansione del processo di codificazione dei diritti e delle libertà a livello costituzionale. Espansione che non ha conosciuto soluzione di continuità anche con riferimento ai processi Costituenti più recenti, quali quelli che hanno interessato i paesi dell'Europa centro-orientale.
Segnali recentissimi provengono dall'esperienza inglese: si pensi allo Human Rights Act del 1998 (entrato in vigore nell'ottobre del 2000), con il quale il legislatore britannico ha incorporato nell'ordinamento del Regno Unito la Convenzione europea per la protezione dei diritti umani (CEDU, 1951); ma si consideri anche la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, approvata dal Parlamento il 14 novembre del 2000. A dispetto di questo fenomeno, non manca tra gli studiosi chi - pur considerando utile e significativo che un testo costituzionale includa l'affermazione dei diritti e delle libertà - ritiene che "una costituzione senza dichiarazione dei diritti è pur sempre una costituzione, mentre una costituzione il cui nucleo centrale non determina lo schema di governo, non è una costituzione" (Sartori). Estrapolata dal suo contesto tale affermazione risulta poco o per nulla convincente; per quanto la stessa dottrina affermi, nel medesimo studio, che le costituzioni sono tali perché determinano un assetto di governo irto di strumenti che limitano, vincolano e mettono sotto controllo l'esercizio del potere.
Sempre sul piano dell'analisi quantitativa, deve anche registrarsi una crescente ipertrofia dei testi costituzionali, specie in quelle parti ove si dichiarano i diritti della persona.
Da una prospettiva più strettamente giuridica, la disciplina costituzionale dei diritti di libertà presenta alcuni caratteri che è opportuno evidenziare.
1) In primo luogo, la diffusa affermazione del principio della rigidità della Costituzione ha l'effetto di sottrarre al legislatore ordinario, e alla maggioranza che opera all'interno dell'organo parlamentare, la disponibilità dei diritti e delle libertà. Siffatta indisponibilità, peraltro, diventa assoluta con riferimento al nucleo essenziale delle norme costituzionali poste alla base del sistema dei diritti e delle libertà fondamentali. E' convincimento diffuso, infatti, che il nucleo dei "diritti inviolabili" sia sottratto anche alla procedura aggravata di revisione della Costituzione.
2) In secondo luogo, l'indisponibilità di cui si è detto è rafforzata dalla previsione del sindacato di costituzionalità delle leggi; istituto che, seppure con forme procedurali diverse, può ben essere inteso alla stregua di una giurisdizione dei diritti di libertà (Cappelletti, Paladin).
3) In terzo luogo, tali diritti vengono in genere definiti nell'ambito di un'articolata disciplina costituzionale. Disciplina che, per quanto puntuale, tende in genere a mantenere un carattere aperto verso quelle nuove situazioni giuridiche soggettive che l'evolversi delle relazioni sociali e culturali facciano emergere e che, al tempo stesso, risultino meritevoli di tutela costituzionale.
4) E' a livello di disciplina costituzionale che vengono altresì indicati i limiti i quali soli, legittimamente, possono essere imposti all'esercizio degli stessi diritti di libertà.
5) Infine, va fatto rilevare che il modello costituzionale di tutela dei diritti di libertà presenta di norma due tipi di riserva: una riserva di legge, quanto allo svolgimento e all'attuazione dei principi costituzionali in materia di diritti di libertà; una riserva di giurisdizione, essendo riservata all'autorità giudiziaria - e non ad altre - l'applicazione dei limiti previsti nella Carta costituzionale in ordine all'esercizio dei diritti medesimi.
In conclusione, la codificazione costituzionale dei diritti di libertà, che così vasta diffusione ha conosciuto sul finire del millennio, sembra rispondere ad almeno tre basilari esigenze: a) riconoscimento dei diritti fondamentali e predisposizione di un apparato di garanzia giuridicamente strutturato; b) definizione delle clausole di limitazione di tali diritti sulla base di parametri oggettivi adeguatamente specificati; c) predisposizione dei meccanismi necessari a determinare una pronuncia di incostituzionalità delle leggi e degli atti lesivi dei diritti fondamentali codificati (Alston).
5. La classificazione dei diritti in generazioni. La dottrina che segue con attenzione l'evolversi dei sistemi di tutela costituzionale dei diritti di libertà della persona, ha elaborato un quadro di riferimento basato su quattro generazioni dei diritti stessi (López Garrido).
La prima generazione è quella dei diritti di libertà. Essa scaturisce dalla confluenza delle dottrine del diritto naturale nella tradizione giuridica civilista e romanista.
La struttura ideologica alla base dello Stato liberale (il pensiero di Locke e Rousseau; la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789) offre il terreno idoneo al radicamento di quei diritti di libertà (diritto alla vita, libertà della persona da costrizioni fisiche, libertà di espressione, di associazione, di riunione, le altre libertà politiche) che sono alla base dell'uguaglianza di fronte alla legge.
Si tratta di libertà comunemente qualificate "libertà negative" o "libertà da": vale a dire, libertà verso l'autorità dello Stato il quale, di fronte a questa sfera protetta della persona, deve astenersi dall'intervenire autoritativamente.
La seconda generazione è quella dei diritti economici e sociali. Essa si afferma nel corso del XX secolo per il tramite delle nuove Costituzioni e delle Convenzioni internazionali sui diritti della persona.
La manifestazione più evidente dell'avvento di tali diritti è offerta dallo Stato sociale: in base alle norme costituzionali, lo Stato assume la funzione di intervenire attivamente nel sistema economico-sociale per concorrere a determinare, nel rispetto dei diritti di libertà, condizioni di uguaglianza sostanziale.
Il carattere che contraddistingue i diritti sociali dai diritti di prima generazione sta nella pretesa che i titolari degli stessi vantano nei confronti delle pubbliche autorità. Su queste, dunque, incombe un obbligo di prestazione per soddisfare i "diritti positivi" dei consociati, assicurando loro una sostanziale libertà dal bisogno.
Di terza generazione si è iniziato a parlare nel corso degli anni '70 per sottolineare una nuova dimensione dei diritti della persona; non più individuale (prima generazione) né solo collettiva (seconda generazione), ma di tipo umanitario, più precisamente, dei diritti di solidarietà umana.
Alla base di questa generazione di diritti sta l'esigenza di contrapporre al nuovo ordine economico internazionale, un nuovo ordine umanitario internazionale, fondato sulla solidarietà tra gli appartenenti all'umanità.
I diritti di terza generazione ricevono la loro formulazione principalmente nei documenti di diritto internazionale e si sviluppano lungo quattro direttrici fondamentali: il diritto alla pace, il diritto alla salvaguardia dell'ambiente, il diritto per l'individuo e la famiglia alle necessarie condizioni di sviluppo, il diritto al patrimonio comune dell'umanità.
Infine, la quarta generazione trae origine dalla nuova dimensione tecnologica della comunicazione e dell'informazione. Di fronte all'avvento della nuova economia, delle nuove tecniche di acquisizione e trattamento delle informazioni e di diffusione e trasmissione delle stesse (da internet alla rete satellitare), si sono venuti configurando i c.d. diritti della società tecnologica.
Tra le nuove situazioni giuridiche soggettive che si vanno delineando nell'era contemporanea, una dimensione particolare, occupano quelli connessi alle (o derivanti dalle) biotecnologie a causa delle implicazioni nelle sfere della bioetica e della biogiuridica.
Il quadro dell'evoluzione generazionale è strettamente legato al processo di affermazione dei diritti di libertà sulla scena del diritto internazionale.
Le dichiarazioni e gli accordi tra gli Stati mettono in evidenza come il riconoscimento e la tutela dei diritti fondamentali della persona non costituiscano più una questione esclusivamente "interna" ai singoli ordinamenti. Il loro rilievo internazionale ha determinato un crescente impegno degli Stati testimoniato dagli strumenti messi in atto.
Inizialmente, si è proceduto alla stesura di documenti recanti dichiarazioni di intenti. In tali casi gli Stati aderenti si impegnavano a riconoscere e a tutelare adeguatamente quei diritti di libertà caratterizzanti gli ordinamenti democratici, senza però che si prevedessero meccanismi di controllo e sanzione. E' questo il caso della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata dall'Assemblea generale dell'ONU nel 1948.
Successivamente, la comunità internazionale ha ritenuto necessario andare oltre la semplice dichiarazione, per apprestare strumenti appositi di tutela. In tal senso va ricordata la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, approvata a Roma nel 1950 e integrata successivamente da ulteriori Protocolli addizionali (Parigi, Strasburgo, Vienna). La Convenzione ha previsto, infatti, l'istituzione di una Corte europea dei diritti dell'uomo dotata di poteri sufficienti ad assicurare la tutela delle persone cha abbiano visto violati i propri diritti di libertà coperti dalla Convenzione.
Anche la Corte di giustizia delle Comunità europee è venuta assumendo funzioni di tutela di quei diritti sanciti dai trattati istitutivi e, in un futuro ormai prossimo, dei diritti proclamati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, approvata nel 2000.
L'innalzarsi della sensibilità della comunità internazionale verso la tutela effettiva dei diritti della persona, ovunque ciò si renda necessario, ha condotto alla messa a punto di nuovi strumenti d'azione: da un lato, l'istituzione di appositi tribunali internazionali, come il Tribunale istituito dall'ONU all'Aia per la persecuzione dei crimini umanitari commessi nel corso del conflitto in Bosnia; dall'altro, la c.d. "ingerenza umanitaria" che prevede anche il ricorso alla forza per stroncare ripetute e sistematiche violazioni dei diritti umani (l'intervento NATO in Serbia nel corso del 1999 ne rappresenta un esempio).
6.
Profili civilistici dei diritti fondamentali.
Secondo la tradizione, che risale al diritto romano, la definizione della soggettività giuridica e delle correlative situazioni giuridiche soggettive, attive e passive, ha costituito e costituisce oggetto di analisi da parte dei cultori del diritto privato, ovvero del diritto civile, intesa questa ultima espressione nel suo significato tipico e specifico.
Nell'età contemporanea, soprattutto in Italia, a partire dal II dopoguerra, l'elaborazione dei diritti fondamentali della persona umana è stata proposta, in prevalenza dai civilisti: i quali, prendendo in considerazione le limitate disposizioni contenute nel codice civile, ne hanno definito gli ambiti di operatività utilizzando gli strumenti tecnici della interpretazione, secondo quanto indicato nell'articolo 12 delle disposizioni preliminari al codice civile.
Nell'indicato contesto, si è determinato un rapporto continuo tra le disposizioni - e le relative norme - contenute nel Codice civile e le disposizioni costituzionali le quali, come è ormai acquisito, coprono un'ampia area che abbraccia, oltre al diritto pubblico tradizionalmente inteso, anche il diritto privato, nel senso che le norme costituzionali incidono direttamente nella disciplina dei rapporti interprivati.
La elaborazione civilistica delle categorie dei diritti fondamentali, definite secondo la classificazione dei diritti della personalità ha trovato ampia eco nella giurisprudenza di merito e di legittimità.
Come è noto, infatti, parallelamente ai contributi della dottrina (si pensi, per esempio, a De Cupis ed al dibattito che negli anni'50 si è sviluppato intorno alla categoria del diritto alla riservatezza), si è determinato un significativo ed articolato incontro con la giurisprudenza, alla quale si deve quella che è stata definita fonte pretoria del diritto.
Emblematica è la vicenda del diritto alla riservatezza che, affermato dalla prevalente dottrina, è stato in un primo tempo contestato dalla giurisprudenza la quale, poi, a partire dagli anni '70 ne ha recepito i contenuti ed ampliato le prospettive, pervenendo alla elaborazione di ulteriori categorie, quali il diritto alla identità personale, il diritto all'oblio, e, da ultimo, il diritto ad una esistenza pacifica, dalla lesione del quale è stata definita la categoria del danno esistenziale.
Un aspetto che merita particolare approfondimento si riferisce al rapporto che intercorre tra tutela dei diritti fondamentali della persona e risarcimento del danno.
Su tale problematica, da oltre un decennio, il dibattito prevalentemente tra i civilisti è estremamente ampio e approfondito: esso coinvolge la problematica della distinzione tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, avuto riguardo, per un verso, all'art. 2043 cc, per altro verso all'art. 2059 cc. Sul tema, anche recentemente si è misurata la giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale: seppure è incontestabile che sono stati raggiunti risultati di notevole rilievo, tuttavia, non può ancora considerarsi raggiunto un punto conclusivo di soluzione, rimanendo indefiniti i confini tra danno patrimonale e danno non patrimoniale, qualora si tratti di lesione dei diritti fondamentali della personalità.
Conclusivamente, sembra doversi prospettare, come percorso di ricerca e di approfondimento, nell'ambito della realizzazione del dottorato, l'approfondimento del tema relativo alle categorie civilistiche dei diritti fondamentali della personalità, orientando in modo particolare l'analisi verso la individuazione dei criteri distintivi e degli ambiti rispettivi di operatività del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale.