Regolamento del Comitato Pari Opportunità

Regolamento del Comitato Pari Opportunità emanato con D.R. n. 314 del 12.10.2007

indice

Articolo 1 - Definizione e finalità
Articolo 2 - Composizione
Articolo 3 – Compiti
Articolo 4 – Modalità di funzionamento
Articolo 5 – Sede e Strumenti di funzionamento (Risorse)
Articolo 6 - Approvazione e modifiche
Articolo 7 – Disposizioni finali

 

IL RETTORE

VISTO il Decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198, “Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;
VISTO lo Statuto della Libera Università Maria Ss. Assunta pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 235 del 8 ottobre 2005 e successive modificazioni;
UDITO il parere del Senato Accademico del 21/02/2007;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 10.10.2007 di approvazione del testo del Regolamento;

D E C R E T A

E’ emanato il seguente Regolamento:

Articolo 1 - Definizione e finalità
È costituito, ai sensi della normativa vigente, un Comitato per le pari opportunità (in seguito denominato Comitato) presso la  Libera Università Maria Ss. Assunta (in seguito denominata LUMSA).
Il Comitato promuove una riflessione interdisciplinare sulle pari opportunità nell’ambito dell’Ateneo, con particolare attenzione alla ricerca e alla formazione, al fine di identificare concettualmente le modalità per una concreta attuazione delle pari opportunità, con l’intento di contribuire all’eliminazione di forme di discriminazione diretta o indiretta (fondata su differenze di condizioni fisiche, psichiche, sociali e culturali), con riferimento anche alle problematiche interne all’ateneo (la carriera degli studenti, formazione del personale docente e tecnico-amministrativo).


Articolo 2 – Composizione
Il Comitato Pari Opportunità è costituito dai seguenti componenti, nominati dal Rettore:
- un presidente (scelto nell’ambito del personale docente) designato dal Rettore;
- tre membri del personale docente di ruolo, designati dal Senato Accademico in  rappresentanza delle tre facoltà;
-due membri del personale tecnico-amministrativo designati dal Consiglio di Amministrazione;
-due membri del personale tecnico amministrativo designati congiuntamente dalle rappresentanze sindacali aziendali al proprio interno;
-quattro  rappresentanti della componente studentesca proposti dai rappresentati degli studenti di ateneo.
Le attività svolte dai componenti del Comitato sono da considerare attività di servizio a tutti gli effetti. I componenti docenti possono orientare la didattica alle pari opportunità. I componenti del personale tecnico-amministrativo sono autorizzati ad allontanarsi dall’abituale posto di lavoro per lo svolgimento delle attività del comitato. A tale scopo  devono informarne preventivamente per iscritto ed almeno 24 ore prima il responsabile dell’ufficio dove prestano servizio, il quale provvederà a darne comunicazione all’ufficio Personale e Stipendi.
  Per la realizzazione di specifici progetti, possono essere conferiti incarichi retribuiti ai componenti studenti.
Il Comitato può avvalersi permanentemente della collaborazione di esperti della materia.
I componenti del Comitato restano in carica tre anni e, comunque, per un massimo di tre mesi, fino alla nomina di un nuovo Comitato.

 

Articolo 3 – Compiti
Il Comitato promuove la ricerca, la formazione e l’individuazione di “azioni positive” da parte dell’ateneo per garantire le pari opportunità nel lavoro e nello studio, in sintonia con le politiche europee e con la normativa vigente in materia;
Al Comitato compete:
a) la progettazione di ricerche interdisciplinari sul tema delle pari opportunità (con particolare attenzione alle normative internazionali e nazionali);
b) la progettazione di percorsi di formazione sulle pari opportunità (per studenti della Lumsa, per personale interno o anche mediante corsi rivolti all’esterno);
c) promuovere indagini e ricerche per l’identificazione di “piani di azioni positive” per studenti e personale (docente e tecnico-amministrativo) e misure atte a consentire l’effettiva parità, proporre linee per la concreta attuazione, nonché proporre codici di condotta per la prevenzione di forme di discriminazione;
d) realizzare  pubblicazioni o predisporre materiale informativo sull’attività del Comitato;
e) relazionare, entro il mese di gennaio di ogni anno, i risultati delle iniziative promosse dal Comitato nell’anno precedente.


Articolo 4 – Modalità di funzionamento

La prima riunione del Comitato è convocata e presieduta dal/dalla Presidente designata dal Rettore.  Il Presidente può nominare un/una Vice-Presidente.
Al/Alla Presidente spetta la convocazione delle sedute plenarie, il coordinamento dei lavori, la rappresentanza del Comitato. La convocazione ordinaria è effettuata per iscritto, almeno 10 giorni prima, e contiene l’ordine del giorno predisposto a cura del Presidente.
Il Comitato nomina, tra i membri del personale tecnico-amministrativo, la/il Segretaria/o. La/Il Segretaria/o mette a disposizione delle/dei componenti del comitato tutta la documentazione (leggi, disposizioni, circolari, verbali, ecc.) relativa all’attività del Comitato e ne dà la massima diffusione. Cura inoltre tutte le pratiche inerenti l’attività di gestione del Comitato.
Il Comitato si riunisce di norma almeno tre volte all’anno su convocazione del Presidente e può essere ulteriormente riunito su proposta di almeno 1/3 dei componenti.
Per la validità delle sedute è necessaria la partecipazione della maggioranza dei componenti del Comitato. Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza dei presenti.  Di ogni riunione è redatto un verbale, a cura della/del Segretaria/o, contenente le presenze, gli argomenti trattati, le decisioni assunte e le eventuali posizioni difformi. Il verbale è trasmesso al Rettore e al Direttore Amministrativo che ne curano, ove ne ravvisino la necessità, la pubblicazione all’Albo dell’Ateneo.



Articolo 5 – Sede e Strumenti di funzionamento (Risorse)

Il Comitato si riunisce nelle sedi dell’Università. Esso dispone di strumenti atti a pubblicizzare la sua attività e le sue iniziative. Il Comitato può sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione propri progetti di attività e richiedere specifici finanziamenti. L’Amministrazione, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, mette a disposizione del Comitato tutte le informazioni ed i documenti amministrativi necessari all’espletamento delle proprie attività, nonché tutti i dati utili all’individuazione di eventuali situazioni di discriminazione.



Articolo 6 – Approvazione e modifiche

Il presente regolamento è approvato dagli Organi di Governo dell’Ateneo secondo la procedura prevista nello Statuto, è emanato dal Rettore ed inserito nelle raccolte normative e regolamentari dell’Università.
Le modifiche al regolamento devono essere approvate secondo la procedura prevista dal precedente comma.

 


Articolo 7 - Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente regolamento, trovano applicazioni le vigenti norme in materia.

Roma, 12 ottobre 2007.
(Prof. Giuseppe Dalla Torre Del Tempio di Sanguinetto)